Chi lavora nella pubblica amministrazione sa bene che non sempre il giorno di riposo settimanale coincide con una pausa effettiva: l’ARAN, con il parere 35091/2025 si sofferma pertanto sulle regole relative alle risorse per il pagamento di queste prestazioni lavorative.
In alcune situazioni, il personale può essere chiamato a svolgere la propria attività anche durante le giornate che, da contratto, sarebbero destinate al riposo.
Ma da quale fondo vengono pagati i compensi aggiuntivi previsti in questi casi?
Il contesto
Nel CCNL del comparto Funzioni Locali, il riposo settimanale rappresenta quel periodo di interruzione dell’attività lavorativa che, in linea con la normativa generale sul lavoro, serve a garantire al dipendente un adeguato recupero psico-fisico.
Sebbene il CCNL non dedichi una definizione autonoma e dettagliata al concetto di “riposo settimanale”, esso si colloca all’interno del più ampio quadro normativo nazionale, in particolare il Decreto Legislativo 66/2003, che regola l’orario di lavoro.
Secondo la normativa generale, il riposo settimanale
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Ha una durata minima di 24 ore consecutive ogni sette giorni;
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Deve, di norma, coincidere con la domenica (ma può essere previsto in altro giorno, in caso di turni o specifica organizzazione del servizio);
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Si cumula con il riposo giornaliero minimo di 11 ore, previsto per ogni periodo di 24 ore.
Applicazione negli enti locali
Nel settore degli enti locali, dove molti servizi pubblici sono garantiti su base continuativa, anche nei festivi e nei fine settimana (es. servizi sociali, polizia locale, anagrafe, protezione civile, ecc.), il giorno di riposo può non coincidere con la domenica. In questi casi, il contratto nazionale prevede che venga comunque garantita la fruizione di un giorno settimanale di riposo compensativo.
Quando il lavoratore è chiamato a prestare servizio proprio nel giorno che, secondo l’orario settimanale programmato, doveva rappresentare il suo riposo, ha diritto a un compenso aggiuntivo, come previsto dall’art. 24 del CCNL 14 settembre 2000 (e integrato dal CCNL del 5 ottobre 2001). Tale prestazione, infatti, non rientra tra gli ordinari straordinari, ma ha un trattamento economico e normativo specifico.
La risposta dell’ARAN al quesito
La questione del compenso spettante ai dipendenti pubblici che lavorano nel giorno destinato al riposo settimanale trova una risposta precisa nella disciplina contrattuale vigente per il comparto delle funzioni locali. A fornire indicazioni puntuali è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 novembre 2022, che interviene chiarendo sia la natura dell’indennità, sia la fonte di finanziamento a cui gli enti devono attingere.
Il riferimento normativo centrale è l’articolo 80 del CCNL 2022, che disciplina le modalità di utilizzo delle risorse economiche del Fondo previsto all’articolo 79, destinato al trattamento accessorio del personale. Questo Fondo raccoglie, su base annuale, risorse finalizzate a finanziare una serie di voci retributive aggiuntive rispetto alla normale retribuzione, tra cui indennità di turno, reperibilità, straordinari e altri compensi legati a particolari condizioni di lavoro.
In particolare, il comma 2, lettera d), dell’articolo 80 elenca in modo dettagliato le tipologie di spesa che possono essere coperte attraverso tali risorse. Tra queste è inclusa esplicitamente l’erogazione dei compensi previsti dall’articolo 24, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2000. Questa norma, a sua volta integrata dall’articolo 14 del CCNL del 5 ottobre 2001, prevede una specifica retribuzione per il personale che presta servizio durante la giornata che, secondo l’organizzazione settimanale del lavoro, dovrebbe essere riservata al riposo.
Il contratto, quindi, non si limita a riconoscere il diritto a un’indennità per chi lavora nei giorni di riposo settimanale, ma ne definisce anche con precisione la copertura finanziaria, stabilendo che tali prestazioni devono essere retribuite utilizzando le somme disponibili nel Fondo per il salario accessorio.
L’impatto del chiarimento dell’ARAN
Questo chiarimento ha un’importanza concreta per le amministrazioni locali e per i dipendenti coinvolti:
- da un lato, consente agli enti di operare con certezza giuridica e trasparenza nella gestione delle risorse contrattuali;
- e dall’altro, garantisce ai lavoratori il riconoscimento economico di prestazioni svolte in condizioni straordinarie, evitando discrezionalità o interpretazioni difformi nella fase applicativa.
In definitiva, il CCNL del 2022 rafforza l’equilibrio tra esigenze organizzative degli enti pubblici e diritti dei lavoratori, tracciando un quadro normativo chiaro e vincolante in materia di indennità legate al lavoro effettuato in giornate normalmente non lavorative.


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