Una delle problematiche più comuni è quella di capire che cosa succede se l’amministrazione rifiuta la richiesta di accesso agli atti o non si esprime nel termine indicato dalla legge. Il cittadino ha sempre il problema di come procurarsi i documenti per cui avevo chiesto l’accesso.
La legge sulla trasparenza amministrativa è in vigore ormai da più di trent’anni, e dal 2017 è entrato in vigore il Foia (Freedom information act), che, in una prospettiva di trasparenza ed anticorruzione, ha introdotto anche in Italia il cosiddetto accesso generalizzato agli atti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Eppure, il dialogo tra cittadini e uffici pubblici non è ancora facile. Spesso ci si sente opporre dinieghi, più o meno giustificati, oppure ci si scontra con l’inerzia o con il silenzio delle mancate risposte alle istanze.
Accesso agli atti con il Foia
Grazie alla normativa Foia, ogni cittadino può visionare e richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome della massima trasparenza e della lotta alla corruzione.
La richiesta d’accesso non va motivata ed è gratuita. L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se rigetta la richiesta (ci sono casi in cui l’accesso è obbligatoriamente o facoltativamente vietato: o non si esprime, il cittadino ha una serie di rimedi a disposizione.)
La richiesta di riesame al responsabile anticorruzione
Se l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile anticorruzione») . In pratica, il cittadino chiede a questo soggetto di riesaminare la decisione negativa dell’amministrazione, sperando questa volta in un esito favorevole. Il responsabile anticorruzione è una figura scelta di norma tra i dirigenti dell’ente pubblico, che si occupa ufficialmente di garantire la trasparenza e prevenire i fenomeni corruttivi all’interno dell’ente stesso.Una volta presentata la richiesta di riesame, il responsabile anticorruzione deve pronunciarsi entro 20 giorni, con provvedimento motivato. Egli potrà confermare quanto deciso dall’amministrazione oppure cambiare la decisione di quest’ultima, concedendo l’accesso al richiedente.
Ricorsi in via amministrativa alternativi contro il diniego di accesso agli atti
Per il diniego di accesso documentale (L. 241/1990), la legge stessa (Art. 25, c. 4) prevede un’alternativa amministrativa, spesso più rapida ed economica: la richiesta di riesame.
Il cittadino può rivolgersi:
- al Difensore Civico competente per territorio (regionale o delle province autonome). Se l’amministrazione che ha negato l’accesso non ha un Difensore Civico territorialmente competente, ci si rivolge a quello dell’ambito territoriale immediatamente superiore;
- alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) se il diniego proviene da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
La richiesta di riesame va presentata entro 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio-rifiuto.
Il Difensore Civico, o la Commissione, devono pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso agli atti. Se ritengono illegittimo il diniego, lo comunicano all’amministrazione interessata.
L’amministrazione informata dal Difensore Civico/Commissione ha 30 giorni per conformarsi e consentire l’accesso. Se intende comunque negare l’accesso, deve emanare un nuovo provvedimento confermativo motivato entro lo stesso termine (TAR Lazio 6733/2016). Se non si conforma o non emana un diniego confermativo motivato, l’accesso è consentito. Contro il diniego confermativo è possibile poi ricorrere al TAR. Resta sempre da verificare l’efficacia di questi strumenti in relazione agli altri vigenti nelle altre amministrazioni.
Il ricorso al giudice amministrativo
In ogni caso, per ottenere l’accesso agli atti, per il cittadino resta sempre la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo, che in questo caso è il Tar (Tribunale amministrativo regionale). Il ricorso al giudice può essere presentato sia contro la pronuncia dell’amministrazione (diniego o differimento dell’accesso), sia contro la decisione di riesame del responsabile anticorruzione. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalle suddette decisioni. Si parla in questi casi di giurisdizione esclusiva.
In caso di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo dichiarerà illegittimo il rifiuto o il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione all’istanza di accesso agli atti presentata dal cittadino, e disporrà un ordine di esibizione dei documenti richiesti. Se il TAR accoglie il ricorso, annulla il diniego e ordina all’amministrazione di esibire i documenti richiesti (come confermato da numerose sentenze, es. TAR Lazio 17146/2022, 6733/2016, 17329/2022). L’articolo 25, comma 5, della Legge 241/1990 prevede il Ricorso straordinario al Capo dello Stato come alternativa al ricorso al TAR per contestare il diniego di accesso documentale.
Il termine per presentarlo è più lungo, 120 giorni dalla conoscenza del diniego. È un rimedio amministrativo di carattere giustiziale. Generalmente è considerato più lento del ricorso al TAR e segue una procedura diversa, che coinvolge il Consiglio di Stato per un parere obbligatorio. Non è ammesso se si è già presentato ricorso al TAR per lo stesso atto. La scelta tra TAR e Ricorso straordinario va ponderata attentamente, con l’ausilio di un legale.
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